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Lavoratori agricoli
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Domande frequenti
- A chi spetta la disoccupazione agricola?
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli; operai agricoli a tempo determinato; piccoli coloni; compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari; operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
Non spetta ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto; ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; ai lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o alla gestione separata per l’intero anno, o per parte dell’anno, ma il numero delle loro giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività di lavoro dipendente.
- A quanto ammonta la disoccupazione agricola?
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue e nella misura del 40% della retribuzione di riferimento.
- Infortunio agricolo sul lavoro, come procedere?
Per l’infortunio agricolo, l’infortunato deve farsi visitare dal medico entro tre giorni da quello dell’infortunio (art. 242 T.U) Se non si rispetta tale obbligo, viene considerata come data dell’infortunio, per il pagamento dell’indennità, quella della prima visita medica.
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