Normativa di riferimento

Disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

Gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità. I patronati in Italia sono stati istituiti nel 1947 per garantire un pari accesso delle persone ai diritti erogati dalla Pubblica Amministrazione, così come previsto dalla Costituzione Italiana. La successiva evoluzione della normativa, rispondendo alle esigenze dettate dal nuovo sistema di welfare a gestione mista pubblica/privata, ha affidato ai patronati il ruolo di segretariato sociale per una migliore gestione dei servizi. L’attività degli istituti di patronato è regolata dalla legge n. 152 del 3 marzo 2001 “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale” che nel fissare regole per il riconoscimento e lo svolgimento dell’attività più adeguate rispetto al passato ha aperto nuovi ambiti d’intervento coerenti con i cambiamenti del Paese e della dinamica di sviluppo dei servizi.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2008, n. 193, “Regolamento per il finanziamento degli Istituti di Patronato”, entrato in vigore il 1° gennaio 2009, ha dato attuazione alla Legge n. 152/2001 con particolare rifermento all’articolo 13 della legge ed ai criteri per accedere al fondo per il finanziamento dell’attività dei patronati. Al regolamento sono state allegate nuove tabelle in cui le attività sono state riviste ed ampliate. È stato introdotto il concetto di pratiche con punteggio o a punteggio zero, importanti elementi di verifica della qualità e di incentivazione della gestione telematica delle attività. Il decreto è stato, inoltre, compendiato da una serie di circolari interpretative. La legge di stabilità 2013 n. 228/2012 ha in parte riformato la legge n. 152/2001, stabilendo norme più stringenti per il riconoscimento dei patronati e delegando ad un decreto ministeriale l’estensione dell’incentivo (0,25 punti) alla gestione telematica delle attività, anche alle pratiche a punteggio zero. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato di conseguenza il decreto del 20 febbraio 2013 ed alcune circolari di applicazione delle nuove norme. A detto decreto è stata allegata la tabella delle attività cui si applica l’incentivo.

L’articolo 1, comma 310, lettera a) della legge di stabilità 2015 ha statuito che possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che abbiano sedi proprie “in un numero di provincie riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60% della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto paesi stranieri”. L’articolo 1, comma 310, lettera b) della legge di stabilità 2015 ha previsto l’apertura di sedi “in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60% della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

L’articolo 1, comma 310, lettera e) della legge di stabilità 2015 ha introdotto due ulteriori requisiti che disciplinano le possibilità di scioglimento dei patronati:

• la realizzazione, per due anni consecutivi, di attività rilevante ai fini del finanziamento, sia in Italia sia all’estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero inferiore all’1,5% del totale;

• la mancata dimostrazione di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto stati esteri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole. Infine, come già accennato all’interno di questo report sociale, la legge di stabilità 2015 ha previsto la riforma dell’articolo 10 della legge n. 152/2001, in base al quale, i patronati hanno la possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle finanziate tramite il fondo patronati, stipulando apposite convenzioni con privati e pubbliche amministrazioni e con la possibilità di chiedere, per talune attività non finanziate, un contributo a carico dei cittadini assistiti.

La sfida che il patronato ENAPA si pone è quella di riuscire a coniugare una puntuale e rigorosa attenzione al rispetto delle normative, una efficace programmazione delle attività e un ampiamento della gamma dei servizi resi nei confronti dell’utenza. I Patronati sono presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 21mila uffici e quasi 12mila dipendenti (oltre a 15mila collaboratori volontari).

Le pratiche trattate ogni anno dai patronati sono mediamente superiori ai 12 milioni, tanto che il Sistema dei patronati è ormai il primo partner/intermediario dell’INPS.

Il Patronato garantisce ogni giorno diritti e servizi alle persone, ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e a tutti i coadiuvanti degli imprenditori dei vari settori economici. In particolar modo, nelle aree rurali italiane e in ambito agricolo, tutela e assiste i cittadini, svolgendo anche il ruolo di intermediario tra questi e la Pubblica amministrazione.

Il Patronato svolge di fatto una funzione sociale indispensabile, che va salvaguardata anche nel cambiamento, ormai in corso e improrogabile, da cui non possono esimersi le organizzazioni, evolvendo la società e gli stili di vita. Sussidiarietà e partecipazione, restano requisiti fondamentali nell’integrazione tra modalità tradizionali di erogazione dei servizi -consulenza e supporto nella compilazione di moduli per richiedere prestazioni- e digitalizzazione dei processi con l’acquisizione e la comunicazione telematica delle pratiche agli enti previdenziali. L’innovazione che ha eliminato la carta e ridotto il servizio al pubblico, snellendo le procedure, non può però, depotenziare il Patronato, non solo in termini di risorse professionali ed economiche, ma anche e prima di tutto, nella sua valenza sociale.

Garantire ai cittadini, direttamente o attraverso gli enti previdenziali, la possibilità di essere puntualmente informati, resta una priorità e una leva del cambiamento, fatto sì, di semplificazione e efficienza, ma anche di cura delle persone e delle relazioni umane, perché venga tutelato il diritto ad essere informati e a compiere scelte consapevoli. Lo snellimento necessario, dunque, deve essere mirato, lavorando sulla costruzione di reti territoriali e più collegate ad organizzazioni di rappresentanza vera. Dobbiamo continuare a rafforzare la proposta ENAPA e i servizi alla persona, destinati al nostro target di riferimento, coltivatori diretti e IAP.

Inoltre, dobbiamo immaginare e realizzare un Patronato ENAPA che sappia essere sempre più interattivo e davvero in grado di comunicare con cittadini sempre più nativi digitali.

Il Sistema CONFAGRICOLTURA, con i suoi Enti, Istituti ed Associazioni, è fortemente impegnato in questa direzione.

 

Di seguito riportiamo tutta le norme che coinvolgono il Patronato.

Ordine: dal meno recente. 

 

1)  Legge 152/2001:disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

2) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni, anche prive di personalità giuridica": applicabilità agli Istituti di Patronato;

3) Schema tipo di convenzione per l'assistenza in sede giudiziaria;

4) D.M.10 ottobre 2008,n. 193: Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152;

5) Applicativa del D.M. 10 ottobre 2008, n.193Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato ai sensi dell’art.13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.152 (G.U. Serie Generale n. 288 del 10.12.2008);

6) D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - Interventi di patrocinio nei confronti dei cittadini;

7) D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - Circolare applicativa INAIL;

8) D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - Trasmissione modelli base - chiarimenti in ordine alle modalità di raccolta delle pratiche;

9) D.M. 10 ottobre 2008, n.193 - Tabella D (10-11-12). Attività in materia di immigrazione;

10)D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Invalidità civile e Indennità di frequenza;

11) D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Requisiti organizzativi. Chiarimenti ed integrazioni;

12) D.M. 10 ottobre 2008, n. 193 - Art. 3 - Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato. Chiarimenti in ordine alle modalità di statisticazione degli interventi di patrocinio nei confronti dei cittadini emigrati;

13)Legge di stabilità - modifiche introdotte agli articoli 2 e 3 della Legge n. 152 del 2001 - chiarimenti in ordine al regime delle decorrenze;

14) Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, lettera c e comma 14 della legge 24 dicembre 2012, n.228, in materia di Istituti di Patronato;

15) Decreto  Direttoriale 4 giugno 2015 ai sensi  dell’art. 13, c. 7, lett. b), della legge n. 152/2001, come modificato dall’art. 1, c. 10, lett. e), della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013);

16) Vademecum per lo svolgimento delle attività di vigilanza sugli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

17) Individuazione di criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale - adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 310, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190;

18) Individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, per le quali è ammesso il pagamento, a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell’utenza o degli enti pubblici beneficiari, di un contributo per l’erogazione del servizio, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della medesima legge;

19) Individuazione delle modalità e dei criteri secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privato;

20) Individuazione dei criteri generali secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento delle attività e delle materie di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell’Unione europea;

21) Approvazione dello schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152, in favore dei soggetti privati e pubblici;

22) Definizione dello schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio; 

23) Nota della DG per le Politiche Previdenziali e assicurative, prot. n. 36/974 del 25 gennaio 2016, concernente la definizione di uno schema di bilancio analitico di competenza  a cura degli Isitituti di patronato e di assistenza sociale ai sensi  dell'art. 14, comma 1, lettera a), della lege 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 

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