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Disoccupazione
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Domande frequenti
- A chi spetta la NASpI ?
La NASpI spetta ai lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato e che abbiano perso involontariamente l’occupazione, compresi apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato ed i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
- La NASpI è stata modificata con il Decreto Legge Sostegni, emanato a marzo 2021 dal Governo Draghi?
ll D.L. "Sostegni", con l’ art. 16 comma 1 (“disposizioni in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego” NASpI), ha temporaneamente sospeso fino al 31 dicembre 2021, il requisito delle 30 giornate effettivamente lavorate negli ultimi 12 mesi per fare la domanda di disoccupazione NASpI. Tutti gli altri requisiti necessari per la domanda di disoccupazione NASpI restano invariati.
- Quando e come posso presentare la domanda di NASpI ?
Si può chiedere la NASpI entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. È possibile presentare la domanda solo dopo la chiusura del rapporto di lavoro, ma è necessario rispettare i 68 giorni di limite temporale per la presentazione della domanda. Venga presso una nostra sede, saremo ben lieti di aiutarla in tutte le fasi della procedura.
- Da quando ho diritto a percepire l’indennità?
se la domanda viene presentata entro i primi otto giorni dalla data di cessazione, la NASpI spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.Se invece la domanda è presentata successivamente, decorre dal giorno in cui è stata inviata.
- Che cos’è la DIS-COLL?
La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione mensile erogata dall’INPS in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Questa prestazione è erogata anche in favore degli assegnisti e ai dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio.
- Quali sono i requisiti per ottenere il riconoscimento di questa prestazione?
La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, al momento della domanda di prestazione, essere in stato di disoccupazione; avere almeno un mese di contributi accreditati tra il 1° gennaio dell'anno precedente la data di fine lavoro e fino al giorno di disoccupazione.
- Per quanto tempo posso percepirla?
La DIS-COLL ha durata variabile ed è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione, accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro fino al predetto evento. Ai fini della durata, non sono calcolati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
- A quanto ammonta ?
L’importo mensile, rapportato al reddito medio mensile percepito durante il periodo di contribuzione, è pari al 75% del reddito. Ciò nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore all'importo annualmente rivalutato e definito sulla base della variazione degli indici ISTAT. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore, la DIS-COLL è pari al 75% dell' importo, incrementata del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo stabilito.
- La DIS-COLL è cumulabile con altri redditi?
Questo indennizzo non è compatibile con i redditi derivanti da contratti di lavoro subordinati. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni, il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, al termine del periodo di sospensione la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.
Il beneficiario di questa indennità che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito che presume di trarre.
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