Novità per i collaboratori coordinati e continuativi: a partire da marzo, la durata massima dell’indennità a loro rivolta non sarà più per un massimo di 6 mesi, ma per un anno.
Il beneficio è riservato ai collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, e agli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata gestita dell’INPS.
Sono esclusi i collaboratori occasionali, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, i titolari di partita IVA, i pensionati o chi è già iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria, i liberi professionisti senza albo e cassa professionale.
L’indennità percepita sarà commisurata alla media mensile dei redditi da collaborazione percepiti nell’anno di cessazione ed in quello solare precedente.
L’ammontare mensile dell’indennità corrisponde al 75% del reddito medio mensile, qualora questo risulti, per il 2022, pari o inferiore a 1.221,44 euro.
Se il reddito medio mensile supera questo importo, l’assegno è incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile ed i 1.221,44 euro.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà della durata dei periodi lavorati nel periodo compreso tra la cessazione ed il 1° gennaio dell’anno precedente, per una durata massima di 12 mesi.
ATTENZIONE!
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.